Art. 42 — Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
