Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
Art. 17 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
