Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

Art. 17 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;158~art17 · fonte su Normattiva