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[1]Limiti di applicabilita'

[2]Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 2 giugno 1982 al 3 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;304~art12 · fonte su Normattiva