[1]Limiti di applicabilita' u'
[2]Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
Testo vigente dal 3 ottobre 1982
