[1]Attenuanti per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione

[2]Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della meta', ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati commessi per la medesima finalita' ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso. Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo. Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Testo vigente dal 2 giugno 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1985

    Questione infondata
    3 luglio 1985

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, u.c., l. 29 maggio 1982, n. 304, nella parte in cui non prevede l'esclusione dalle preclusioni all'applicazione delle attenuanti generiche, contenute nell'art. 280 c.p., - così come invece espressamente contempla l'esclusione di quelle di cui all'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15 - per coloro che, avendo commesso reati per finalità di terrorismo od eversione dell'ordine democratico, collaborano con le autorità di polizia o giudiziaria. L'ordinanza con cui la questione è stata sollevata manca infatti di adeguata motivazione.

    Art. 3 cost. · Art. 280 c.p. · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;304~art3 · fonte su Normattiva