Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:

  • a)il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
  • b)l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
  • c)la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;
  • d)l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
  • e)il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
  • a)la corresponsione di un assegno periodico;
  • b)la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese;
  • c)la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;
  • d)la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
  • e)l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;
  • f)l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art4 · fonte su Normattiva