Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d), valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

  • a)quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
  • b)quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
  • c)quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono individuati i contenuti e le modalita' di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, con particolare riferimento:
  • a)alle modalita' di applicazione delle misure, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
  • b)alle modalita' di erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali:
  • 1)verifica dell'impossibilita', a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attivita' lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;
  • 2)valutazione dell'entita' delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;
  • 3)numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;
  • 4)revisione periodica dell'entita' dell'assegno e possibilita' di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacita' economica, anche parziale;
  • c)ai criteri per la determinazione dell'entita' e della durata delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;
  • d)alle modalita' di regolazione dei rapporti finanziari in favore dei comuni per le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art14 · fonte su Normattiva