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Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacita' produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilita' al 1 luglio 1983, e' concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Tale contributo e' concesso anche di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonche' per i forni fusori le cui riduzioni di capacita' produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia. Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attivita' di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai pro dotti semilavorati o laminati puo' essere elevato fine al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati puo' essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La misura del contributo e' determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entita' della capacita' produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entita' degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali cosi' come definiti dal secondo comma del presente articolo e dai relativi riflessi occupazionali, nonche' della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Nei casi per i quali sia gia' intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, e' prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei "riferimenti (quote) di produzione" dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformita' delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il contributo e' erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione. Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario. Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle, commissioni previste dal settimo comma del presente articolo. Per l'applicazione del primo e secondo comma e autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonche' quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 giugno 1984 al 24 aprile 1985
