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In deroga ai divieti previsti dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 503, e' consentita nelle zone del comprensorio Aspromonte in provincia di Reggio Calabria del parco nazionale della Calabria la realizzazione delle opere concernenti l'acquedotto intersettoriale del Menta cosi' come individuate nei progetti redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno e che hanno ottenuto il parere favorevole della delegazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 137 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La gestione delle opere costruite dovra' tenere conto delle necessita' idrologiche del parco ed i serbatoi idrici artificiali che risulteranno dalla costruzione delle dighe di sbarramento dei torrenti Menta e Ferraino faranno parte del parco medesimo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503. Anche le attivita' che sui serbatoi si potranno svolgere e non inerenti ai suoi compiti tecnico-funzionali saranno regolate dalle norme della predetta legge n. 503 del 1968.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1984 al 22 dicembre 2008
