È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 29 luglio 1981, n. 406, denunziato in quanto sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittali, il comportamento di chi "abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi" e di chi, pur non essendo concorso nella loro riproduzione, "li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato". Premesso che non osta alla ammissibilità della questione la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata (v. art. 20, d.lgs. n. 685/1994), non avendo essa inciso sulla applicabilità della norma ai fatti commessi nel vigore della sua formulazione originaria, la scelta del legislatore - alla cui discrezionalità è rimessa la commisurazione delle pene comminate, in relazione ai diversi comportamenti penalmente sanzionati - non appare irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilità del comportamento di detenzione per la vendita del predetto materiale abusivamente riprodotto e dall'altro lato, dell'ampio arco di graduabilità della pena tra il minimo e il massimo edittali, onde il giudice dispone della possibilità di adeguare la sanzione in concreto inflitta alla reale gravità del fatto. - Sui limiti ed il loro contenuto, posti alla discrezionalità del legislatore sopra menzionata, cfr. S. nn. 333/1991 e riferimenti in essa contenuti, 25/1994, 285/1991 e 67/1992. red.: A. M. Marini
Art. 3 cost. · Art. 1 Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati · Art. 171-ter Diritto d’autore