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La titolarita' della quota latte spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. Il conduttore puo' cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
- a)l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;
- b)le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone). 4 I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica.5 Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne da' comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalita' da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalita' di cui ai commi 2, 5, 6 e 10. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo e' altresi' attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalita' e i termini previsti dal medesimo comma 7. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato e' tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione. ((COMMA ABROGATO DAL 31 GENNAIO 1997, N. 11, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81)). 6 ((COMMA ABROGATO DAL 31 GENNAIO 1997, N. 11, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81)). 6 Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarita' degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995 n. 95
2Il D.L. 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995 n. 95 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per l'anno 1994 e' differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 642, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per l'anno 1995 e' differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 e' consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e puo' essere rinnovato solo due volte."
Successivamente la Corte Costituzionale
5Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1998, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome".
D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81
6Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 54) che "A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati".
Testo in vigore dal 2 aprile 1997 al 31 maggio 2003
