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Alla regione Calabria e' concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. Per le medesime finalita' alla regione stessa e' concesso un ulteriore contributo di lire 540 miliardi in relazione agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 990 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;432~art1 · fonte del testo