Art. 7 — Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima. Ai fini della copertura dei posti disponi bili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato pei almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza, 2 parita' di merito. Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate. La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.
Testo vigente dal 24 agosto 1985
