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L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi gia' versati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni.

Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

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