Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1966 al 22 dicembre 2008. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrispondera' su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge. In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, e' dovuta l'indennita' di mora nella misura del 6 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-06-24;505~art2 · fonte del testo