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Non si fa luogo all'applicazione delle penalita' previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
