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Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta dopo il conferimento dell'incarico a decorrere dalla data della effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del commissariato. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Tokyo o a Ottawa.
Testo in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
