Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario generale e' tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare e rendere a detto Ministero il rendiconto trimestrale delle spese effettuate nonche', entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Testo in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-08-11;450~art6 · fonte del testo