Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978. Leggi il testo vigente →
Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'annuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonche' per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che siano contigue l'una all'altra, in modo da formare un unico appezzamento, secondo le risultanze della mappa catastale.
Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978
