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La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati. Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denunzia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane, la mancata coltivazione dei fondi. La denunzia deve essere munita del visto di conferma dell'ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non e' avvenuta per l'impossibilita' da parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denunzia comporta la revoca della moderazione e il ricupero degli oneri tributari.
Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978
