Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di societa', escluse le societa' per azioni, a responsabilita' limitata e in accomandita semplice e per azioni, purche' la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costitititi per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art3 · fonte del testo