[1]L'art. 1 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e' cosi' modificato:

[2]La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero sono stabilite per l'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme di lire 80.000.000 e di lire 10.000.000; e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti appositamente fissati in bilancio".

Testo vigente dal 24 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1290~art1 · fonte del testo