((La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati)) ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero. Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1997, n. 449

2

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."

L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198

3

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."

Testo vigente dal 15 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 15 novembre 2016. 3 parole tolte, 13 parole aggiunte.

La Presidenza del Consiglio dei tolto: Ministri e' autorizzata aggiunto: ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198

    La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un piu' razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;237~art2 · fonte del testo