Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, e' attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956. Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale. Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore o al gruppo dei capi operai. Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta'. Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-08;751~art1 · fonte del testo