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Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, e' sostituito come segue: "Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di eta'".

Testo in vigore dal 2 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1231~art1 · fonte del testo