La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, e' cosi' modificata: "E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili. Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti".

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;321~artunico · fonte del testo