Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)
Art. unico
Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneita' coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale".
Testo vigente dal 10 maggio 1975
