Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1991 al 9 ottobre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni". Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianita' successiva al conseguimento dell'abilitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-04-12;131~art1 · fonte del testo