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Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potra' superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni". Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianita' successiva al conseguimento dell'abilitazione.
Testo in vigore dal 19 aprile 1991 al 9 ottobre 2010
