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[1]Dopo l'art. 70 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e' aggiunto il seguente articolo:

[2]«Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite dai precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

[3]«Durante il periodo di sospensione dal grado, agli ufficiali di cui al precedente comma sara' corrisposta la meta' del trattamento economico inerente alla posizione di A. R.Q.».

Testo in vigore dal 13 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-10;487~art1 · fonte del testo