Art. 7
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Per la concessione del rimborso straordinario di cui al precedente articolo 6 e' autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli ulteriori limiti di impegno decennali che si rendessero necessari per la concessione dei rimborsi straordinari di cui al precedente articolo 6 negli anni medesimi.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 9 luglio 1980
