Art. 7
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Per la concessione del rimborso straordinario di cui al precedente articolo 6 e' autorizzato per l'anno finanziario 1978 il limite di impegno decennale di lire mille milioni. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. 1 Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari 1979 e successivi saranno annualmente stabiliti gli ulteriori limiti di impegno decennali che si rendessero necessari per la concessione dei rimborsi straordinari di cui al precedente articolo 6 negli anni medesimi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 7 maggio 1980, n. 153 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 luglio 1980, n. 299
1Il D.L. 7 maggio 1980, n. 153 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 luglio 1980, n. 299 ha disposto (con l'art. 11 comma 4) che "il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, e' revocato".
Testo in vigore dal 9 luglio 1980 al 21 agosto 1999
