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Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.
Testo in vigore dal 14 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
