Il primo e secondo comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti: "Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente Soprintendenza. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

  • 1)la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
  • 2)l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
  • 3)i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
  • 4)congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio".

Testo vigente dal 31 agosto 1967

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1985

    Questione infondata
    20 marzo 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dai pretori di Licata e di Massa Marittima con le ordinanze di cui in epigr…

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 8 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 197/1984

    Questione infondata
    11 luglio 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma; 25, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, dato che il termine "lottizzazione", usato per individuarla, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti. La Corte, infatti, in aderenza a propria consolidata giurisprudenza, ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione, sul presupposto che è legittimo, anche in materia edilizia l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e "lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. n. 49/1980 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 194/1983, 5/1984 e 72/1984.

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 8 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 72/1984

    Questione infondata
    14 marzo 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma; 25, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, dato che il termine "lottizzazione", usato per individuarla, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti. La Corte, infatti, in aderenza a propria consolidata giurisprudenza, ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione, sul presupposto che è legittimo, anche in materia edilizia l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e "lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - O. nn. 156/1983, 169/1983 e 194/1983 e S. n. 49/1980.

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 8 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art8 · fonte su Normattiva