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Nel caso di cui all'articolo 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di eta' entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto ne' essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale eta'. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco prime di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di eta'. Una copia di tale elenco e' immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'articolo 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonche' i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'articolo 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di eta'. Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne e' fatta notificazione con le modalita' indicate dall'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale relative al depennamento dei cittadini che non abbiano compiuto il ventunesimo anno, e' dato ricorso alla Corte d'appello a norma dell'articolo 33 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;46~art2 · fonte del testo