La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. ((A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dal precedente articolo 2 nonche' dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro per i quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste)). La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966. 19 parole tolte, 21 parole aggiunte.

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. A coloro tolto: la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste tolto: dall'art. 2 aggiunto: dal precedente articolo 2 nonche' dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione tolto: comunale aggiunto: elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre tolto: dieci aggiunto: quattro giorni dalla pubblicazione tolto: degli elenchi aggiunto: dell'elenco. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro tolto: dei quali sia aggiunto: per i quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste. La notificazione e' eseguita per mezzo degli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art16 · fonte del testo