Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Art. 11 — Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
  • c)dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
  • a)il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
  • b)per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
  • c)per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
  • d)dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".

Testo vigente dal 26 agosto 2002

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 21/2009

    Questione infondata
    30 gennaio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, nella parte in cui punisce chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Quanto alla denunciata violazione del principio di riserva di legge, esso non esclude che il legislatore possa introdurre nella descrizione del fatto incriminato il riferimento ad elementi "esterni" al precetto, con funzione integratrice dello stesso, elementi che possono consistere anche in un richiamo a norme di ordinamenti stranieri. Nella specie, in cui vi è una normativa extranazionale a concorrere all'identificazione della condotta criminosa, sono rispettate tanto la condizione che sia il legislatore nazionale a individuare il nucleo di disvalore della condotta (favoreggiamento dell'ingresso contra ius di un soggetto in un altro Stato), quanto la condizione che risultino adeguatamente identificate le norme straniere chiamate ad integrare il precetto. Anche il principio di determinatezza non può dirsi leso, poiché è immediatamente percepibile quale sia la condotta repressa, intendendosi colpire chi agevoli in qualunque modo un'altra persona a varcare i confini di altro Stato in violazione delle norme che in esso regolano l'ingresso degli stranieri. Insussistente è, infine, il contrasto con l'art. 35, quarto comma, Cost., posto che la libertà di emigrazione è riconosciuta dal precetto costituzionale con salvezza degli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e fra essi si fanno rientrare quelli di rispetto della legislazione del Paese di accoglienza, nel quadro di accordi di cooperazione internazionale. Sulla riserva di legge in materia penale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 292/2002, n. 333/1991, n. 282/1990. Sul principio di determinatezza v., citate, sentenze n. 327/2008 e n. 5/2004.

    Art. 25 cost. · Art. 35 cost. · Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 11 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Ordinanza n. 75/2007

    Questione inammissibile
    9 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 1- ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce chi «compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente». Infatti, la questione, riproposta dal giudice a quo , dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens , è motivata per relationem alla precedente ordinanza senza tenere conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito, e della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - In senso conforme, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 33/2006, n. 141 e n. 84/2005.

    Art. 25 cost. · Art. 35 cost. · Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 11 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

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  • Ordinanza n. 445/2004

    Altra decisione
    29 dicembre 2004

    Deve essere disposta la restituzione al remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, comma quarto, Cost., nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modificazioni introdotte dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, che non solo ha inasprito il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 12, ma ha anche inciso, in modo significativo, sulla figura di cui al comma 3 dello stesso art. 12, assunto dal remittente a 'tertium comparationis' della sollevata questione.

    Art. 25 cost. · Art. 35 cost. · Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 11 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art11 · fonte su Normattiva