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All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' aggiunto il seguente comma: "La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1964 al 31 dicembre 1971
