La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'art. 5 della presente legge. ((La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa)).
Testo vigente dal 11 novembre 1964
