La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'art. 5 della presente legge. ((La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa)).

Testo vigente dal 11 novembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1958 al 11 novembre 1964. 45 parole aggiunte.

La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'art. 5 della presente legge. aggiunto: La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art2 · fonte del testo