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Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto l'elenco dei ((materie coloranti che possono essere impiegate)) nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, ((i requisiti di purezza)), i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso. Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonche' oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Testo in vigore dal 12 aprile 1963 al 6 marzo 1992

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 61/1969

    Questione infondata
    3 aprile 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. f, 6 e 10 della legge 30 aprile 1962 n. 283 sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo che l'art. 10 prescrivendo che il Ministro della Sanità, non soltanto approva, con suo decreto, l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari, ma determina altresì i casi di impiego e le "modalità d'uso" dei coloranti, ha consentito che, con decreto ministeriale del 19 gennaio 1963, siano state emanate le norme secondo le quali gli alimenti colorati artificialmente debbono recare sulla confezione - o, se venduti sfusi, sul cartello denominate l'alimento - la dicitura: "colorato con..... seguita dalla denominazione, o dal numero del - o dei - coloranti impiegati" (art. 3). Poiché il contravventore a questa disposizione, è punito a termini dell'art. 6 della legge sopraindicata, la sanzione penale verrebbe comminata per un precetto posto in essere da un atto amministrativo, anziché dalla legge, con violazione quindi dell'art. 25 della Costituzione, per cui nessuno può essere punito se non in forza della legge. Al contrario, sta di fatto che l'art. 5, lettera f, della legge n. 283 del 1962 contiene non soltanto il divieto di usare sostanze coloranti non autorizzate, ma anche l'obbligo della indicazione "a caratteri chiari ben leggibili" della colorazione. L'art. 3 del decreto ministeriale 19 gennaio 1963, prescrivendo quanto innanzi specificato non ha creato affatto un obbligo nuovo o diverso, ma si è limitato a dare dettagli, sicché il precetto penale è dettato dalla norma di legge e non dall'atto amministrativo.

    Art. 25 cost. · Art. 5 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 6 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 10 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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