Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. ((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060)).

Testo vigente dal 12 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art9 · fonte su Normattiva