Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. ((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060)).
Testo vigente dal 12 aprile 1963
