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E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963

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