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E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. ((I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6)).

Testo in vigore dal 12 aprile 1963 al 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art12 · fonte su Normattiva