Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
V. sent. n. 149/1969.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
Va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria 5 novembre 1969 (n. 60 reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 76 del 25 marzo 1970) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. La dichiarazione di manifesta infondatezza deve investire non solo l'art. 1 - già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza n. 149 del 1969 - ma anche l'art. 3 della legge n. 283 del 1962, il quale, benché non formalmente esaminato nel precedente giudizio, limitandosi ad indicare quali pubblici dipendenti possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni ed a riconoscere ai medesimi la qualifica di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, si riferisce ad una fase del procedimento di controllo contro le frodi alimentari anteriore al sorgere di indizi di reità, ed in relazione alla quale, con la sentenza n.149 del 1969 fu perciò già riconosciuta la non fondatezza della questione.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande · Art. 3 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1962
urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art3 · fonte su Normattiva