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L'articolo 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composto, oltre che dal presidente, da sei membri da designarsi:

  • a)due dal Ministro per la sanita';
  • b)uno dal Ministro per il tesoro;
  • c)uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
  • d)due dal Consiglio superiore di sanita'. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilita' stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza. Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:
  • 1)elegge nel suo seno il vice presidente;
  • 2)approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
  • 3)delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
  • 4)autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
  • 5)approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
  • 6)esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti".

Testo in vigore dal 12 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-09-29;872~art2 · fonte del testo