1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte, limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie autonome. 2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466. 3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art45 · fonte su Normattiva