Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2
Art. 1
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Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' inserito il seguente: "In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato".
Testo in vigore dal 9 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
