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Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennita' di volo ad altro titolo, e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennita' di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili. Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto.
Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 3 gennaio 1962
