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Agli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che non percepiscono l'indennita' di volo ad altro titolo, e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennita' di volo fissa nella misura di lire 5000 mensili. Per avere diritto a tale indennita' i suddetti ufficiali debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero della difesa Aeronautica, il minimo dei voli da questo prescritto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1961, n. 1300
1La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che per gli ufficiali di cui al presente articolo "l'indennita' mensile di volo e' stabilita nelle seguenti misure: da generale a capitano.............................. L. 11.000 tenente............................................. " 10.500 sottotenente........................................ " 10.300".
Testo in vigore dal 3 gennaio 1962 al 9 ottobre 2010
