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L'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' sostituito dal seguente: "Il personale della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed e' collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di eta': comandante delle scuole................ anni 65 ispettore capo..................... " 63 ispettore superiore................... " 61 primo ispettore..................... " 57 ispettore........................ " 54 Il personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento dei servizi antincendi che, al 30 giugno 1956, rivestiva la qualifica di ufficiale, cessa dal servizio ed e' collocato a riposo quando abbia raggiunto i seguenti limiti di eta': primo coadiutore................... anni 57 coadiutore....................... " 54 Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali della Arma dei carabinieri. La liquidazione della pensione e' effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e nella legge 11 luglio 1956, n. 734".
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 2 dicembre 1961
